Vuoi navigare il sito Treccani senza limiti e pubblicità? Scarica l'APP e abbonati ora per accedere su tutti i tuoi dispositivi!
Scarica
​

Violazione

Enciclopedia on line

In diritto, trasgressione di un precetto normativo. V. degli obblighi di assistenza familiare Delitto (art. 570 c.p.) commesso da chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti la potestà di genitore o la qualità di coniuge (➔ famiglia). Tale fattispecie prevede tre forme di manifestazione: a) abbandonare il domicilio domestico o serbare una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie per sottrarsi agli obblighi indicati dalla norma; b) malversare o dilapidare i beni del figlio minore o del coniuge; c) far mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato per sua colpa. In tutti i casi l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico consistente nelle coscienza e volontà di sottrarsi agli obblighi di assistenza familiare mediante una delle condotte previste dalla norma. V. di domicilio Delitto di chi s’introduce nell’abitazione altrui, anche clandestinamente o con inganno, contro il volere espresso o tacito di chi ha il diritto di escluderlo. L’inviolabilità del domicilio, posta dalla Costituzione fra i diritti del cittadino, è tutelata dagli art. 614, 615 e 615 bis c.p., che puniscono chiunque si introduca o si trattenga nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero clandestinamente o con inganno ovvero con riprese visive o sonore si procuri indebitamente immagini o notizie attinenti alla vita privata nei predetti luoghi. La inviolabilità del domicilio non può però essere illimitata, e lo stesso art. 14 Cost. lascia salva la legislazione speciale nell’interesse della sanità e incolumità pubbliche ovvero per fini economici e fiscali, e prevede che nel domicilio possano aver luogo ispezioni, perquisizioni o sequestri nei casi e nei modi stabiliti dalla legge. V. in materia tributaria Mancato rispetto da parte del contribuente di norme tributarie formali (contenenti obblighi strumentali) e sostanziali (disposizioni impositive). Determina l’irrogazione di risposte sanzionatorie, che possono essere di tipo penale o amministrativo, a seconda che la v. rilevi quale fattispecie di reato o di illecito amministrativo. Le fattispecie di reato sono disciplinate dal d. legisl. 74/2000, che prevede anche le relative sanzioni, consistenti in multa o reclusione (per le ipotesi di delitti), ovvero in arresto o ammenda (per le ipotesi di contravvenzioni), e in pene accessorie. Le sanzioni penali sono irrogate dal giudice penale sulla base dei principi e dei procedimenti previsti dal codice penale e dal codice di procedura penale. Le sanzioni amministrative sono invece disciplinate dai d. legisl. 471, 472 e 473 del 1997, consistono nell’obbligo di pagamento di una somma di denaro e in sanzioni accessorie, sono irrogate dall’amministrazione finanziaria e possono essere contestate dal contribuente con impugnazione davanti alle Commissioni tributarie. La sanzione penale e quella amministrativa non possono essere cumulate, in quanto è previsto il principio di specialità.

Il sistema sanzionatorio attuale è il risultato di un’evoluzione storica iniziata con la l. 4/1929, che ha disciplinato per la prima volta le v. in materia finanziaria, e proseguita con le riforme degli anni 1970 e con quelle del 1997 e del 2000. Particolare rilievo hanno assunto questi ultimi interventi legislativi. Da tempo si discuteva, infatti, su quale modello di riferimento adottare in materia di sanzioni amministrative tributarie: se quello personalistico afflittivo o quello risarcitorio. La scelta del primo modello comporta il recepimento dei principi del diritto penale, a partire dalla personalità della v.; la scelta del secondo implica, invece, la possibilità di acquisire i principi legati all’applicazione dell’art. 2043 c.c., tarati sul risarcimento del danneggiato piuttosto che sulla punizione (e rieducazione) del soggetto trasgressore, e di imputare gli illeciti anche a società o enti collettivi. La riforma del 1997 ha sancito dunque il passaggio da un’impostazione che aveva inizialmente recepito il modello risarcitorio (l. 4/1929), a un sistema sanzionatorio improntato al diritto punitivo, che prevede la personalità della v. e della sanzione, l’irretroattività della legge sanzionatoria, la non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative. Tuttavia, la difficoltà di attuare una disciplina ove le società e gli enti non hanno una responsabilità sanzionatoria ha condotto all’introduzione di una nuova normativa (d.l. 269/2003), in base alla quale le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società ed enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Tale disciplina, introducendo un elemento legato al modello risarcitorio in un sistema improntato al modello personalistico affittivo, ha peraltro creato problemi interpretativi e questioni di coerenza del sistema.

© Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Riproduzione riservata