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Rinvio. Diritto internazionale privato

Enciclopedia on line

Richiamo operato dal diritto internazionale privato vigente in un dato ordinamento alla legge di un altro ordinamento, che si ritiene applicabile per regolare un determinato fatto o rapporto giuridico.

Un caso particolare è l’ipotesi del cosiddetto ‘rinvio oltre accettato’ o di secondo grado, previsto nell’art. 13, comma 1, della l. 218/1995, relativa al sistema italiano di diritto internazionale privato. Tale caso ricorre quando il diritto internazionale privato straniero rinvia alla legge di un terzo Stato il quale accetta il rinvio; in questo caso si crea un sistema coordinato tra gli ordinamenti.

Ricorre invece l’ipotesi del cosiddetto ‘rinvio indietro’ o di primo grado, quando l’ordinamento straniero richiamato da una norma del sistema italiano di diritto internazionale privato rinvia, a sua volta, alla legge italiana. Secondo l’art. 13, comma 2, della l. 218/1995, il rinvio è escluso se l’applicazione della legge straniera è frutto della scelta degli interessati, nonché se si tratta di richiamare disposizioni concernenti la forma degli atti (Forma degli atti. Diritto internazionale privato) o la disciplina delle obbligazioni non contrattuali (Obbligazione da illecito. Diritto internazionale privato, Obbligazione ex lege. Diritto internazionale privato).

Voci correlate

Legge straniera

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