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Residenza. Diritto civile

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Per residenza si intende il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43 cod. civ.). La giurisprudenza ha chiarito che la residenza è data da un elemento oggettivo (la permanenza in un certo luogo, compatibile con eventuali allontanamenti) e da un elemento soggettivo (la volontà di rimanervi, che si deve presumere in chi dimora abitualmente in un luogo). La residenza risulta dall’iscrizione in un pubblico registro anagrafico, in cui ognuno deve iscrivere sé e le persone soggette alla sua potestà o alla sua tutela. La residenza familiare è stabilita concordemente dai coniugi secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa (art. 144 c.c.). Di solito la residenza coincide con il domicilio; in questo caso, quando la persona trasferisce la residenza altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non è fatta una diversa dichiarazione nell’atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

Dimora. - La dimora è invece il luogo in cui la persona vive temporaneamente, ancorchè non occasionalmente.

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