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Pubblicazione. Diritto processuale civile

Enciclopedia on line

L’atto del rendere pubblicamente noto. In diritto, pubblicazione della sentenza, atto coincidente, ai sensi dell’art. 133 c.p.c., con il deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata.

La pubblicazione è rilevante in primo luogo perché prima di essa il giudice può modificare la propria decisione e deve in ogni caso tenere conto dell’eventuale ius superveniens; in secondo luogo perché dalla pubblicazione comincia a decorre il termine lungo per l’impugnazione ex art. 327 c.p.c.

Per il perfezionamento della pubblicazione è sufficiente il deposito della sentenza, e la mancanza o il vizio delle ulteriori attività di certificazione e di comunicazione, disciplinate dai co. 2 e 3 dell’art. 133 c.p.c., non inficiano la validità della pubblicazione, né ne provocano la nullità; eventuali irregolarità possono tuttavia assumere rilevanza nel computo del termine lungo, quando a esse sia imputabile la mancata conoscenza dell’atto impugnando ovvero del dies a quo del termine di impugnazione.

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