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Indulto

Enciclopedia on line

Causa generale di estinzione della pena, che condona in tutto o in parte la sanzione inflitta con la sentenza di condanna, ovvero la commuta in pena di specie diversa.

A norma dell’art. 174 c.p., l’indulto limita i suoi effetti alla pena principale, non estinguendo le pene accessorie, né gli altri effetti penali della condanna, salvo che il decreto disponga diversamente.

Si distingue l’indulto proprio da quello improprio, a seconda che intervenga nella fase esecutiva di una sentenza irrevocabile di condanna o al momento della sentenza di cognizione. Viene concesso con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale, e si riferisce ai reati commessi nel periodo precedente la presentazione del disegno di legge.

Voci correlate

Amnistia. Diritto penale

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