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Illecito civile

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Per illecito civile si intende in generale qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto (art. 2043 c.c.). Colui che lo ha commesso è obbligato a risarcire il danno causato, salvi i casi di stato di necessità, di legittima difesa o di incapacità di intendere o di volere. Si ha illecito al di fuori di un preesistente rapporto obbligatorio ed anche l’obbligazione risarcitoria che ne deriva è extracontrattuale (v. più ampiamente Responsabilità civile).

Voci correlate

Responsabilità civile

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