False comunicazioni sociali
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Contravvenzione prevista e disciplinata dall'art. 2621 c.c. che si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di una società espongono – nei bilanci o nelle comunicazioni sociali previste dalla legge – fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni obbligatorie, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La sanzione prevista è l'arresto fino a due anni. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, ovvero una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. Qualificabile come reato di pericolo, la fattispecie in parola si perfeziona con la semplice condotta descritta nella previsione normativa senza necessità che si verifichi effettivamente un danno.
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