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Eccesso colposo

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Particolare ipotesi di errore sulle cause di giustificazione (Antigiuridicità) che si verifica quando, nel commettere uno dei fatti previsti dagli art. 51 (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), 52 (Legittima difesa. Diritto penale), 53 (uso legittimo delle armi) e 54 (Stato di necessità) del codice penale, si eccedono colposamente (Colpa. Diritto penale) i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità. Si applica pertanto la disciplina relativa ai delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come tale.

In dottrina si distingue l’eccesso colposo determinato da una valutazione erronea della situazione di fatto, da quello causato da una condotta negligente, imprudente o imperita nell’attività esecutiva. In entrambi i casi la volontà dell’agente deve essere rivolta a realizzare il fine giustificato dalla scriminante; se l’agente supera volontariamente i limiti posti dalla causa di giustificazione e la sua volontà è diretta a realizzare un fine criminale, l’errore è qualificabile come doloso.

Voci correlate

Antigiuridicità

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