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Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Enciclopedia on line

L’art. 416 bis c.p., introdotto dalla l. n. 646/1982 e modificato dalla l. n. 125/2008, stabilisce che l’associazione per delinquere è di tipo mafioso quando i suoi membri si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo, e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Essendo la capacità di sopraffazione l’elemento peculiare del metodo mafioso, carattere identificativo di questo tipo di associazione è la forza intimidatrice, intesa come possibilità di avvalersi della pressione derivante dal vincolo associativo, a prescindere dal compimento di specifici atti intimidativi.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle attività dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate e tenute in un luogo di deposito.

Le disposizioni di questa norma si applicano, inoltre, alla camorra e alle altre associazioni che perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

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