Adozione. Diritto internazionale privato
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Istituto che consente ai minori stranieri dichiarati in stato di adottabilità di acquistare la qualità di figli legittimi di chi li adotta, assumendone il cognome, mentre cessano i rapporti con la famiglia di origine.
La l. 218/1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato disciplina l’adozione agli articoli da 38 a 41. L’art. 38, in particolare, stabilisce che i presupposti, la costituzione e la revoca dell’adozione sono regolati dal diritto nazionale dell’adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata al momento dell’adozione. Tuttavia, si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l’adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo status di figlio legittimo.
Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993. - L’adozione internazionale è disciplinata dalla l. 184/1983, come modificata dalla l. 476/1998 e dalla l. 149/2001. La l. 476/1998, in particolare, ha dato attuazione alla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale firmata all’Aia il 29 maggio 1993, di cui l’Italia è parte contraente.
Punti qualificanti della disciplina prevista nella Convenzione sono: la riaffermazione dell’interesse e del diritto del minore a una famiglia e del carattere residuale dell’adozione internazionale, quale estremo rimedio a una situazione di reale abbandono; la necessità che la famiglia di origine sia informata sugli effetti dell’adozione nel momento in cui viene dato il consenso e che questo non venga indotto o estorto con pagamenti o compensi di altro tipo; la costituzione in ciascun paese contraente di un’autorità centrale responsabile del processo adozionale (pur con facoltà di delega ad autorità, organizzazioni e persone fisiche professionalmente idonee); il divieto di contatti diretti tra i futuri genitori adottivi e la famiglia del bambino adottando, prima che il consenso all’adozione sia firmato e che i futuri genitori adottivi siano dichiarati idonei.
Nel marzo 2025, con la sentenza 33, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 29-bis, comma 1, della l. 184/1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero.
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