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Scudo penale

Neologismi (2026)

scudo penale loc. s.le m. Nel linguaggio giornalistico, provvedimento legislativo che introduce una causa di non punibilità, un blocco dei procedimenti giudiziari o una limitazione della responsabilità di specifiche categorie di soggetti per reati commessi nello svolgimento di determinate funzioni. ◆ Non basta. Non basta lo scudo penale per le quattro più alte cariche dello stato. Non basta la norma "blocca processi" diventata "slitta processi". Per il premier "c'è la necessità ab imis di una riforma del sistema giudiziario italiano". Berlusconi parla con i cronisti a Parigi al termine del vertice Euromed. Anche con la separazione delle carriere? "Io credo – risponde il premier – che si debba fare di più". Quanto di più? "Molto di più..." aggiunge il premier. (Repubblica.it, 14 luglio 2008, Politica) ● Durante la conference call sui conti il direttore finanziario Aditya Mittal ha affermato: "devo dire che (il governo, ndr) è stato molto costruttivo con noi e sta lavorando a una nuova legge che ripristini l'immunità". "Sono al lavoro, non sappiamo esattamente quando il provvedimento sarà legge ma ci hanno dato indicazione che sarà prima" della scadenza d'inizio settembre. Subito dopo fonti del Mise hanno smentito "categoricamente che vi sia allo studio un provvedimento per ripristinare l'immunità per l'ex Ilva di Taranto". "Come più volte ribadito - rilevano - si vuole intervenire esclusivamente sull'attuazione del piano ambientale nel più breve tempo possibile. Non esisterà mai più alcuno scudo penale per morti sul lavoro e disastri ambientali. Ogni altra dichiarazione non corrisponde al vero". (Ansa.it, 1° agosto 2019, Regione Puglia) ● [tit.] Dl Covid. Via libera definitivo alla Camera. Lo ‘scudo penale’ per gli operatori sanitari è legge [sommario] 29 maggio 2021 – L’articolo 3-bis del provvedimento prevede che i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, saranno punibili solo nei casi di colpa grave. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice dovrà tenere conto anche della limitatezza delle conoscenze scientifiche sulle patologie da Sars-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili. (G.R., Aogoi.it, 29 maggio 2021, Notiziario) ● L’intervento normativo qui commentato [«Decreto Milleproroghe», legge 23 febbraio 2024 n. 18, in vigore dal 29 febbraio 2024] ha effettuato una modifica sostanziale del previgente scudo penale, svincolandone l’applicabilità dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed estendendone altresì l’area temporale di validità sino al termine del 2024. Le innovazioni apportate inducono a ritenere che anche l’attuale versione dello scudo penale rappresenti una causa di esclusione della punibilità, peraltro di maggior favore per i sanitari rispetto alla previgente disciplina. Quindi, sussistendo i presupposti qui analizzati, i fatti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose commessi nell’esercizio di una professione sanitaria saranno punibili solo laddove realizzati con «colpa grave», da valutare alla stregua dei criteri menzionati dalla norma vigente. (Nicolò Zammarchi, Dirittoesanita.unipv.it, 3 aprile 2024, Aree di ricerca) ● La Procura di Bologna ha applicato la nuova norma sul registro, separato, destinato alle annotazioni preliminari: vengono iscritti i nomi di soggetti cui viene attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione. È la prima volta che è stato attivato lo scudo penale: ovvero si parla di una misura normativa che protegge specifiche categorie di professionisti o contribuenti da alcune responsabilità penali. Da qui lo stop all'iscrizione automatica nel registro degli indagati. (Giorgia Venturini, Fanpage.it, 20 luglio 2026, Attualità) ● "Decide il pubblico ministero se iscrivere nel registro degli indagati oppure no. Su questo il magistrato è sovrano ma deve tener conto che questa nuova norma è molto esplicita: le cause di giustificazione sono note a tutti", aveva da subito precisato sul punto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. "Abbiamo deciso per il registro altrimenti il pm avrebbe potuto continuare i suoi accertamenti anche nei confronti di quella persona a vita natural durante", ha aggiunto. In sostanza, la nuova norma "non è uno scudo penale, che invece vuol dire impunità: qui l'impunità non c'è per nessuno, quindi è una parola impropria”. (Tg24.sky.it, 20 luglio 2026, Politica).


Loc. modellata su scudo fiscale. Da confrontare con scudo giudiziario (vedi). Già attestata nel quotidiano «La Repubblica» del 20 dicembre 2002, in un articolo di Roberto Petrini (p. 2, Politica interna), in cui si scrive «rafforzare lo “scudo penale” per chi aderisce alla proposta di condono».

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